L’articolo 18 c. 1 lett. b) del D.Lgs.81/08 prevede che il datore di lavoro (o il dirigente) abbia l’obbligo di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
Ai sensi dell’articolo 37 c. 9 del medesimo decreto, inoltre, “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico […]”.
Il Decreto 626/94, ormai abrogato, a sua volta prevedeva disposizioni analoghe (per cui si applica un principio di continuità normativa).
Il tema della designazione e della formazione della squadra antincendio e di gestione delle emergenze è stato oggetto negli anni di alcune interessante sentenze di Cassazione Penale. Vediamone una breve (e come sempre non esaustiva) selezione, partendo dalle pronunce più risalenti nel tempo fino ad arrivare a quelle più recenti.
La designazione della squadra antincendio deve essere “effettiva” e “non solo formale”; addetti antincendio ignari del ruolo assegnato e non formati: Cass. Pen., Sez. III, 13 settembre 2005 n.33288
Il tema della designazione e della formazione “effettiva” e “non formale” della squadra antincendio è stato oggetto della pronuncia n. 33288 del 13 settembre 2005della Terza Sezione Penale della Cassazione, sentenza in cui la Corte ha preso in analisi la condotta dell’amministratore delegato di una società per azioni il quale “non aveva provveduto a nominare la squadra antincendio” violando così l’art. 12 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 626/94, allora in vigore.
In particolare ciò che veniva contestato a tale soggetto era il fatto che l’obbligo di designazione e formazione dei componenti della squadra antincendio fosse stato adempiuto in termini solo formali e non sostanziali, in quanto “nel documento contenente i nominativi della squadra antincendio non erano indicati i compiti dei componenti della stessain caso di incendio e in generale di emergenza né risultava alcuna prova che ad essi fosse stata data comunicazione della loro designazione a tale ruolo.”
Inoltre ai componenti della medesima squadra non era stata erogata alcuna formazione e preparazione specifica.
In attuazione del noto principio di effettività, la Cassazione aveva precisato che “per adempiere all’obbligo di designazione in questione, non può certamente ritenersi sufficiente una indicazione meramente formale, ma occorre anche, quanto meno, che i lavoratori indicati come componenti di tale squadra abbiano avuto notizia di fame parte, ossia siano stati innanzitutto informati di essere componenti della squadra antincendi e di avere quindi il compito di svolgere determinate attività in caso di pericolo, e che occorra altresì che siano stati individuati e precisati i compiti assegnati ai soggetti nominati e che gli stessi siano adeguatamente preparati all’incarico loro affidato”.
Nel caso in specie, invece, gli addetti incaricati alla gestione delle emergenze “non erano a conoscenza di far parte della squadra antincendi, con la conseguenza che, in caso di pericolo, non si sarebbe potuto presumere che essi si attivasseroper assolvere ai compiti che da tale nomina derivavano”,considerato che “il datore di lavoro si era limitato esclusivamente ad inserire nella scheda relativa al gruppo di primo intervento i nomi del direttore tecnico, del capo manutenzione e del magazziniere, senza appunto nemmeno informare i detti soggetti, specificare i loro compiti in caso di pericolo e fornire loro una adeguata preparazione, sicché, se pure di nomina di una squadra antincendi si potesse parlare, si sarebbe comunque trattato di una nomina puramente formale e fittizia,e la semplice predisposizione della scheda non poteva certamente costituire adempimento dell’obbligo in questione”.
Incendio in un hotel con 350 posti letto e centinaia di clienti ospitati provoca la morte di tre persone: piano di emergenza disatteso perché “la notte in cui accaddero i fatti non era in servizio alcuno dei componenti della squadra di emergenza, bensì solo il portiere ed un facchino.”Cass. Pen., Sez. IV, 6 giugno 2011 n.22334.
In Cassazione Penale, Sez. IV, 6 giugno 2011 n. 22334 troviamo descritto il seguente caso: a seguito di un incendio scoppiato in un hotel, erano stati condannati l’amministratrice e legale rappresentante della società per azioni proprietaria dell’albergo, l’amministratore di fatto di tale società (rispetto a cui la Cassazione aveva disposto l’annullamento con rinvio della pronuncia d’appello) e la direttrice dell’albergo e capo della squadra di emergenza aziendale per aver provocato la morte di tre persone.
La sentenza descrive così la dinamica dell’incendio: nel corso della notte due giovani donne statunitensi ospiti dell’hotel inavvertitamente svuotavano nel cestino dei rifiuti un portacenere con alcuni mozziconi accesi, generando fiamme che innescarono l’incendio dell’edificio.
Mentre la maggior parte degli ospiti era riuscita a salvarsi attraverso le uscite di sicurezza, un uomo perse la vita nel tentativo di calarsi a terra dal balcone della sua stanza facendo uso di lenzuola annodate ed altre due persone vennero meno all’interno del bagno nel quale si erano rifugiate.
Il fuoco sviluppatosi dalla stanza delle ragazze era stato alimentato dall’apertura delle porte delle stanze e dalle correnti d’aria e si era propagato in modo diffusivo. L’incendio aveva altresì dato luogo alla propagazione di fumo attraverso i cavedi destinati ai passaggi dell’impiantistica.
La ricostruzione effettuata dalla Corte d’appello aveva accertato che dopo l’attivazione dell’impianto di allarme un facchino dell’hotel si era recato all’ingresso della stanza in questione, era ridisceso nella reception e subito dopo era risalito al piano. Tale condotta venne tenuta circa nove minuti dopo l’inserimento dell’allarme.
Precedentemente all’evento era stato redatto un piano di emergenza del grand’hotel sottoscritto dall’amministratore unico e legale rappresentante nonché dall’RSPP in attuazione di quanto previsto dalla normativa ministeriale in ordine alla sicurezza antincendio delle strutture ricettive.
Questo piano prevedeva la costituzione di una squadra di emergenza antincendio composta da 24 persone munite di apposito patentino, rilasciato dopo la frequentazione di corso di addestramento antincendio. Caposquadra era la direttrice dell’albergo e, in sua assenza, un vice caposquadra.
Queste le parole della Cassazione, che richiama quanto accertato dalla Corte d’Appello: “si è appurato che la nottein cui accaddero i fatti non era in servizio alcuno dei componenti della squadra di emergenza, bensì solo il portiere ed un facchino. Dunque, il piano era stato sostanzialmente disatteso.
Ciò ha impedito di fronteggiare adeguatamente e tempestivamente il focolaio di incendio; cosa che avrebbe potuto essere fatta ad esempio attraverso la chiusura della porta della stanza lasciata aperta dalle due ospiti dopo la loro fuga, nonché di quelle delle altre stanze.
D’altra parte, sia il portiere che il facchino erano privi delle cognizioni e dell’addestramento posseduti dai componenti della squadra di emergenza: ciò spiega perché da parte di costoro non fu adottata alcuna idonea iniziativa.
D’altra parte, la presenza di personale qualificato avrebbe anche consentito di utilizzare tempestivamente gli strumenti in dotazione dell’albergo cioè gli idranti e gli estintori, tanto più che l’albergo era conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. In altri termini, prosegue la Corte, vi erano tutte le condizioni per neutralizzare l’avvio delle fiamme impedendo così che il fuoco si sviluppasse e coinvolgesse l’intero edificio.”
Peraltro “i termini per l’adeguamento degli arredi alla normativa antincendio non erano spirati e quindi non si configurava un obbligo a carico della proprietà e dei responsabili della gestione della struttura. La struttura stessa era inoltre, nel complesso, conforme ai requisiti di sicurezza antincendio;e munita di valide strutture come una rete di idranti antincendio e di estintori ritenuti idonei, efficienti e conformi alla normativa.
L’unico profilo di colpa rilevanteviene ritenuto invece la mancanza di componenti della squadra di emergenza antincendio il cui coordinamento era stato affidato all’imputata.
L’assenza di personale qualificato ha impedito che venissero tempestivamente adottate le già indicate misure per lo spegnimento delle fiamme.
Circa i profili causali della vicenda la pronunzia considera che la notte in cui accaddero i fatti un grande albergo con circa 350 posti letto e con centinaia di clienti ospitati non era presidiato da alcun componente della squadra di emergenza, ma solo da due dipendenti completamente inesperti.
Le omissioni hanno avuto rilievo causale in relazione al decesso dei tre ospiti. Due di essi, che si trovavano al quinto piano, furono rinvenuti all’interno del bagno dopo che erano una prima volta usciti dalla stanza e che vi erano poi rientrati precipitosamente a causa del fumo ormai denso che aveva invaso il corridoio. L’altro ospite, come riferito dalla moglie sopravvissuta, tentò di calarsi dalla finestra mediante lenzuola annodate, seguendo l’esempio di altri ospiti ma precipitò su uno dei balconi al primo piano riportando lesioni letali.”
La Corte osserva “che è normalmente prevedibile che persone colte di sorpresa nel sonno da un incendio e da imponente e denso fumo possano essere sopraffatte dal panico tentando di sottrarsi al rischio ponendo in essere manovre disperate. A tali considerazioni la stessa Corte aggiunge che proprio l’assenza di componenti della squadra di emergenza impedì che venissero adottate iniziative efficaci per la evacuazione degli ospiti come del resto previsto dal piano di sicurezza.
E’ infatti emerso che uno dei due già indicati dipendenti si limitò a salire due volte al terzo piano ma neppure ai piani superiori. Gli ospiti di tali piani furono perciò abbandonati a loro stessi e le vittime, senza adeguate istruzioni per scampare al pericolo, tentarono di sottrarvisi con comportamenti loro suggeriti dalla situazione di pencolo generalizzato. In conseguenza non si tratta per nulla di comportamenti straordinari od imprevedibili considerata anche la situazione di indotta dall’emergenza.”
Mancata formazione degli addetti antincendio in un albergo: Cass. Pen., Sez.III, 12 gennaio 2012 n.626
Tornando ancora sul tema degli alberghi in relazione alla squadra antincendio e di gestione delle emergenze, Cassazione Penale, Sez.III, 12 gennaio 2012 n. 626 conferma la condanna del legale rappresentante di una società che gestiva delle strutture alberghiere condannato “per non aver formato adeguatamente il personale incaricato dell’attività di prevenzione incendi e salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione della emergenza.”
La sentenza ricorda che “direttore delle strutture alberghiere e incaricato dalla società, in effetti presente anche al sopralluogo […] aveva avuto modo di precisare che il Ri. [il legale rappresentante, n.d.r.] insieme a lui aveva seguito i corsi di formazione per datore di lavoro e non quelli del personale per la lotta antincendio.”
Mancata informazione ai lavoratori sulle procedure di emergenza, mancata formazione degli addetti antincendio e mancata elaborazione del documento di valutazione del rischio incendio:Cass. Pen. Sez. III, 30 settembre 2015 n. 39363
Il legale rappresentante della Srl che gestiva un pub è stato condannato dal Tribunale di Milano per avere:
“- omesso di assicurare ai lavoratori adeguate informazioni in merito alle procedure di emergenza (art. 36 comma 1 in relazione all’art. 18 comma 1 lett. l e 55 comma 5 lett. c D. Lgs. n. 81/2008, contestato al capo A);
– omesso di provvedere affinché i lavoratori incaricati alle attività di emergenza antincendio ricevessero una formazione all’uopo adeguata (art. 37 comma 9 in relazione all’art. 18 comma 1 lett. I e 55 comma 5 lett. c D. Lgs. n. 81/2008, contestato al capo B);
– omesso di aggiornare/elaborare il documento di valutazione del rischio incendio e/o esplosione (art. 17 comma 1 lett. a e 55 comma 4 D. lgs n. 81/2008, contestato al capo C).”
In particolare, “il Tribunale ha motivato la decisione sulla base del verbale redatto dai Vigili del Fuoco in occasione del sopralluogo eseguito nel Pub gestito dalla società”.
Il Giudice aveva accertato che “l’imputato, nella veste di legale rappresentante della società che gestiva il Pub aveva omesso di effettuare la prescritta attività di formazione/informazione dei lavoratori dipendenti riguardo alle procedure di emergenza, né che avesse effettuato tali attività nei riguardi dei lavoratori incaricati delle attività di emergenza antincendio, con ciò integrando le contravvenzioni di cui agli artt. 36 e 37 D. Lvo n. 81/2008. Ha rilevato che successivamente le prescrizioni impartite risultavano adempiute.”
La “documentazione prodotta dall’imputato” era la seguente: “un attestato, peraltro privo della firma dei partecipanti, di un corso tenutosi il 21.3.2012, quindi in epoca successiva all’accertamento”, svolto in “ottemperanza delle prescrizioni” laddove “nulla si diceva in ordine allo svolgimento di corsi nel periodo anteriore all’accertamento.”
Secondo la Cassazione, il percorso argomentativo del Tribunale, “fondato su un tipico accertamento in fatto (le risultanze dell’ispezione effettuata dai Vigili del Fuoco), si rivela […] corretto perché l’art. 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 […] prevede appunto l’informazione ai lavoratori “sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro”, mentre l’art. 37 comma 9 prevede che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.”
FONTE: PUNTO SICURO