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CCNL metalmeccanico: obblighi formativi

Con il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica del 26 novembre 2016: Formazione continua – Art. 7, Sezione Quarta, Titolo VI, si è stabilito che:

ogni azienda debba pianificare per ogni dipendente a tempo indeterminato dei percorsi formativi “ad hoc”, della durata minima di 24 ore procapite, da realizzarsi durante l’orario di lavoro, nell’ambito del triennio 2017-2019.

La previsione del diritto soggettivo alla formazione per tutti i lavoratori metalmeccanici costituisce una delle innovazioni più significative introdotte dall’Accordo di rinnovo.
In tal modo il CCNL promuove un salto culturale importante, riconoscendo la necessità che le imprese e i lavoratori investano nell’aggiornamento delle competenze e conoscenze quale fattore strategico per affrontare i cambiamenti tecnologici, organizzativi e di mercato.
Una spinta al cambiamento e all’innovazione necessari sia per la crescita e la competitività delle imprese, sia per favorire l’occupazione delle persone.

Tipologia di percorsi formativi

La formazione deve essere finalizzata all’acquisizione di competenze:

  • trasversali;
  • linguistiche;
  • digitali;
  • tecniche;
  • gestionali;

impiegabili nel contesto lavorativo aziendale.
Le ore eventualmente inutilizzate non sono cumulabili con le ore di competenza del successivo triennio, salvo che la mancata fruizione sia stata determinata da esigenze tecnico-organizzative.

Mancato assolvimento dell’obbligo

I lavoratori che non saranno coinvolti in percorsi formativi entro il mese di dicembre 2018 e per i quali non sia programmato un coinvolgimento nell’anno successivo avranno il diritto di ricercare e partecipare a corsi di formazione esterni, con un contributo spese direttamente a carico dell’azienda fino a 300,00 euro. In questo caso, l’azienda riconoscerà 2/3 delle 24 ore retribuite (16 ore) e 1/3 di ore saranno a carico del lavoratore.

ASP Associazione Sicurezza Prevenzione

Il ruolo di ASP Associazione è quello di supporto alle imprese, nello specifico per:

  • pianificare i percorsi formativi;
  • assistere e certificare la registrazione delle attività;
  • ricercare eventuali finanziamenti per la copertura dei costi della formazione.

Qualora interessati Vi preghiamo di contattare la nostra sede per eventuali dubbi o chiarimenti.

ASP – Associazione Sicurezza Prevenzione

Download Circolare

Buongiorno, con il presente messaggio comunichiamo la data programmata per l’Assemblea Soci, con approvazione del bilancio 2018, definita in prima istanza il giorno 22/05/2019 alle ore 22.00 ed in seconda istanza il giorno 23/05/2019 alle ore 9.00

ASP

Associazione Sicurezza Prevenzione

Buongiorno, con il presente messaggio comunichiamo la data programmata per l’Assemblea Soci, definita in prima istanza il giorno 01/02/2018 alle ore 22.00 ed in seconda istanza il giorno 02/02/2018 alle ore 9.00

ASP

Associazione Sicurezza Prevenzione

 

 

Buongiorno, con il presente messaggio comunichiamo la data programmata per l’Assemblea Soci, definita in prima istanza il giorno 09/07/2017 alle ore 22.00 ed in seconda istanza il giorno 10/07/2017 alle ore 9.00

ASP

Associazione Sicurezza Prevenzione

 

 

Buongiorno, con il presente messaggio comunichiamo la modifica del dominio del sito ASP

dall’attuale www.aspassociazione.org, al nuovo così denominato: www.aspassociazione.org

pertanto chiediamo gentilmente a tutti i soci di utilizzare il nuovo dominio per accedere al sito di ASP,

così come per l’invio delle comunicazioni tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail,

così definito: info@aspassociazione.org

 

ASP

Associazione Sicurezza Prevenzione

 

 

Si porta a conoscenza di tutti i signori soci dell’associazione denominata “ASP – Associazione Sicurezza Prevenzione” che l’Assemblea ordinaria viene convocata in prima convocazione per il giorno sabato 8, del mese di luglio, dell’anno 2017, alle ore 6.00, presso la sede sociale dell’associazione, posta in Torino, cap. 10092, prov. di TO, via Gorizia, n° 39, ed in seconda convocazione per il giorno lunedì 10, del mese di luglio, dell’anno 2017, alle ore 9.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  1. Bilancio d’esercizio al 31.12.2016 e deliberazioni conseguenti
  2. Varie ed eventuali

Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori soci di parteciparvi personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare da altra persona di propria fiducia, purché munita di apposita delega scritta.

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Dimitri Barberis

 

Allegati:

Avviso-convocazione-Assemblea-ordinaria-soci

Dal 1° agosto 2016 sono entrate in vigore le seguenti norme aggiornate:

  • Norma CEI 0-16 variante V2 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”
  • Norma CEI 0-21 ”Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”.

 

Connessione alle reti MT (CEI 0-16)

La Variante V2 alla Norma CEI 0-16 (fascicolo 15023) chiarisce in particolare la definizione di “sistema di accumulo” e precisa alcuni dettagli riguardanti rispettivamente la connessione all’impianto di terra delle cabine di utenza, i limiti di potenza per gli utenti attivi per l’applicazione delle prescrizione della Norma CEI 0-21 e il funzionamento degli impianti misti di produzione e consumo a scambio di potenza.

Viene inoltre introdotto con l’Allegato U il “Regolamento di esercizio per il funzionamento dell’impianto di produzione dell’energia elettrica di proprietà dell’utente attivo in parallelo con la rete MT del Gestore di rete di Distribuzione” e definito con l’Allegato Z l’insieme delle “Regolazioni del sistema di protezione dei gruppi generatori”.

La funzionalità del sistema di protezione generale (SPG) e d’interfaccia (SPI), deve essere verificata dall’Utente attivo e passivo periodicamente:

  • ogni anno verificando visivamente le regolazione delle protezioni e riportando il risultato su una apposita “Scheda di Manutenzione” (come in Allegato U – scheda 10).

La scheda di manutenzione n. 10 del regolamento di esercizio deve essere effettuata, con oneri a carico dell’utente MT, da uno dei seguenti soggetti:

a) responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell’art. 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto stesso;

b) professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico;

c) responsabile dell’ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice, in cui la cabina è installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso.

  • ogni 5 anni verificando mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni, incluso il tempo di apertura degli interruttori.

I risultati del test con cassetta di prova e del registro contenente le verifiche visive dovranno essere inviati dall’Utente al Gestore in modalità elettronica come definito dal Gestore stesso.

 

Connessione alle reti BT (CEI 0-21)

Le principali novità della nuova edizione della Norma CEI 0-21 (fascicolo 15024) riguardano l’allineamento con quanto previsto dalla Norma CEI EN 50438 sui generatori fino a 16 A, che ha di fatto comportato l’estensione del campo di applicazione delle prescrizioni relative agli utenti attivi anche agli impianti di generazione con potenza nominale inferiore a 1 kW e alcune modifiche relativamente al Sistema di Protezione di Interfaccia, nonché ai servizi di rete da erogare da parte dell’inverter.

Inoltre, è stata aggiornata la definizione di sistemi di accumulo, coordinandola con quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolatorie; sono altresì state definite nell’Allegato Bbis le modalità di prova per la verifica della rispondenza ai requisiti normativi dei medesimi sistemi di accumulo.

L’obbligatorietà dell’Allegato Bbis, nonché delle prescrizioni derivanti dall’applicazione della CEI EN 50438 per quanto richiamato nella presente Norma, sarà regolata da successivo provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.

In base a tale norma tutti gli utenti con generatori anche di pochi watt sono considerati utenti attivi.

Tutti gli utenti attivi devono:

  • ogni 5 anni verificare il sistema di protezione di interfaccia (SPI) mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni incluso il tempo di apertura degli interruttori.

 

Delibera 786/2016/R/eel: Verifiche protezioni di interfaccia

Con la delibera 786/2016/R/eel del dicembre 2016, l’Autorità per L’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha stabilito i tempi di applicazione delle disposizioni delle ultime varianti ed edizioni delle regole tecniche per le connessioni CEI 0-16 e CEI 0-21. In particolare è ribadito che tutti gli utenti attivi dovranno far verificare periodicamente le tarature ed il funzionamento dei sistemi di protezione di interfaccia mediante prove con “cassetta” provarelè. Le verifiche devono essere eseguite ogni cinque anni; per la prima verifica sono state fissate le seguenti scadenze:

– nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;

– nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra: il 31 marzo 2018 o 5 anni

dalla data di entrata in esercizio o 5 anni dalla precedente verifica documentata;

– nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra: il 31 dicembre 2017 o 5 anni dalla data di entrata in esercizio o 5 anni dalla precedente verifica documentata;

– nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra: il 30 settembre 2017 o 5 anni dalla precedente verifica documentata.

 

A.S.P.

Inquinamento acustico. Sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 febbraio 2017 due decreti su proposta del Ministero dell’Ambiente in attuazione dell’articolo 19 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Il primo decreto riguarda l’armonizzazione della normativa nazionale con la direttiva 2002/49/CE riguardante determinazione e gestione del rumore ambientale. La disposizione, che intende anche ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte verso l’Italia, riguarda applicazione dei valori limite, valutazione inquinamento acustico, disciplina rumore ambientale per impianti eolici, aviosuperfici, elisuperfici, idrosuperfici, autodromi, piste per motori. Riporta inoltre interventi finalizzati alla “razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d’azione, assicurando nel contempo anche l’informazione del pubblico”.

Il secondo decreto armonizza invece la direttiva 2000/14/CE e interessa le macchine rumorose operanti all’aperto. In particolare si occupa delle macchine importate da Paesi extra UE per le quali la responsabilità ricade sugli importatori; quindi di semplificazioni per autorizzazione e certificazione; maggiori poteri di verifica a Ispra.

Info: Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2017 due decreti su inquinamento acustico

 

 

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

 

La valutazione dei rischi derivanti dai campi elettromagnetici per portatori di dispositivi medici impiantabili attivi. I dispositivi AIMD, le interferenze elettromagnetiche, la normativa e le indicazioni per la valutazione del rischio.

Più volte abbiamo ricordato che i lavoratori che portano dispositivi medici impiantabili attivi (Active Implanted Medical Devices, AIMD) risultano maggiormente esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (CEM) nei luoghi di lavoro.

Per quale motivo sono soggetti a rischi particolari? E come valutare il rischio CEM per portatori di dispositivi AIMD?

Per rispondere a queste domande possiamo fare riferimento ad un intervento al corso di formazione “ Il portale agenti fisici e la valutazione dei rischi da agenti fisici: stato attuale e ipotesi di sviluppi futuri” organizzato a Empoli il 12 e 13 aprile 2016 dal Portale Agenti Fisici (PAF).

Nell’intervento “ La valutazione del rischio CEM per portatori di dispositivi medici impiantabili attivi”, a cura di Rosaria Falsaperla (INAIL – Settore Ricerca – Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale), si indica che con “dispositivo medico impiantabile attivo” si intende “qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l’intervento”. Ad esempio pacemaker (PMK), defibrillatori (ICD), impianti cocleari, stimolatori neurali (stimolatori spinali, stimolatori nervi periferici, stimolatori cerebrali).

In particolare un PMK, uno stimolatore cardiaco impiantabile, è un dispositivo elettronico “alimentato elettricamente, contenuto in un involucro incapsulante sigillato, in grado di stimolare i battiti cardiaci generando impulsi elettrici che vengono trasmessi al cuore attraverso conduttori isolati impiantati muniti di elettrodi (elettrocateteri)”.

L’intervento si sofferma poi sul funzionamento dei pacemaker, sulle varie tipologie di dispositivo e indica che si possono avere malfunzionamenti da EMI (interferenze elettromagnetiche – ElectroMagnetic Interference) ad esempio per:

inibizione o sincronizzazione con il segnale interferente (frequenze comprese tra circa 2 e 9 Hz); “il pacemaker può confondere il segnale interferente con quello dell’attività cardiaca spontanea e stimolare sincronizzandosi con esso, o inibirsi; se l’interferenza si verifica in assenza di attività cardiaca del paziente, è la condizione che può comportare rischi sanitari più elevati;

commutazione a funzionamento asincrono da EMI (frequenze superiori a circa 9 Hz); si verifica quando i segnali rilevati sono a frequenza troppo elevata per essere generati da un’attività cardiaca naturale; il pacemaker interrompe la modalità di funzionamento “a domanda” stimolando ad una frequenza prefissata”.

L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta informazioni sui meccanismi di interferenza e si sofferma sulla normativa.

Riguardo alla normativa si segnala che la Direttiva Comunitaria 90/385/CEE, del 20 giugno 1990, per il riavvicinamento delle leggi degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi è stata recepita in Italia tramite il D.lgs. 507/1992 e modificata dalla Direttiva 2007/47/CE del 5 settembre 2007 recepita in Italia tramite il D.lgs. 25 gennaio 2010 n. 37.

Sono riportate poi diverse indicazioni relative alla normativa tecnica.

Ad esempio con riferimento a:

CEI EN 45502-1 del 2000: “Dispositivi medici impiantabili attivi. Requisiti generali per la sicurezza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante”;

CEI EN 45502-2-1 (aprile 2005): “Dispositivi medici impiantabili attivi. Parte 2: Prescrizioni particolari per i dispositivi medici impiantabili attivi destinati a trattare la bradiaritmia (pacemaker cardiaci)” (defibrillatori cardiaci EN 45502-2-2; impianti cocleari EN 45502- 2-3; neurostimolatori impiantabili ISO 14708-3; pompe a infusione impiantabili ISO 14708-4).

Ad esempio la norma CEI EN 45502-2-1 “specifica i requisiti e le prescrizioni particolari applicabili ai dispositivi medici impiantabili attivi destinati al trattamento delle bradiaritmie (PMK), al fine di fornire una garanzia di sicurezza sia per i pazienti che per gli utilizzatori”.

Altre normative analizzate sono:

EN 50527-1:2010: “Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices — Part 1: General”: “documento sulla valutazione del rischio per i lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati, nei confronti dei quali la direttiva esige una particolare attenzione senza stabilire le pertinenti misure operative;

EN 50527-2-1:2011: “Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices — Part 2-1: Specific assessment for workers with cardiac pacemakers”.

Riguardo alla norma CEI EN 50527-1, pubblicata nel 2013, si indica che il principale obiettivo è di descrivere “come possa essere eseguita una valutazione del rischio per un lavoratore dipendente portatore di uno o più dispositivi medici impiantabili attivi (AIMD-Employee) ed esposto a campi elettromagnetici. Un primo passo consiste in un’analisi dei rischi semplificata, seguita, se necessario, da una più approfondita valutazione del rischio”.

Si indica poi che le Direttive 90/385/EEC e 2007/47/EC richiedono che i dispositivi medici impiantabili attivi “siano progettati e realizzati in modo tale da eliminare o ridurre al minimo, per quanto è possibile, i rischi connessi con condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili, come i campi magnetici, effetti da interferenze elettromagnetiche esterne e scariche di elettricità statica”.

L’intervento si sofferma poi sulla norma EN 50499 “Procedure for the assessment of the exposure of the workers to electromagnetic fields” che introduce il “concetto di identificare le apparecchiature che hanno bassa possibilità di provocare l’esposizione a campi elettromagnetici superiori ai valori limite”. La norma “definisce il processo della valutazione” ed è un documento “cruciale ai fini dell’applicazione della direttiva, in quanto contiene una lista di esclusioni in relazione ad apparati o famiglie di apparati che:

– sono intrinsecamente aderenti ai limiti della direttiva;

– rispettano standard di prodotto ispirati alla direttiva”.

Rimandando alla lettura delle altre parti relative alla descrizione della norma EN 50527-1, segnaliamo che l’intervento riporta infine delle indicazioni di base per la valutazione dei rischi.

Innanzitutto occorre “accertare quali apparecchiature e attività sono presenti nel luogo di lavoro e se ci siano lavoratori che indossano AIMD. È opportuno osservare che non tutti i lavoratori dichiarano di indossare AIMD e l’esperienza dimostra che fino al 50% dei dipendenti tende a non fornire questa informazione per timore che possa influire sul loro lavoro. Il datore di lavoro dovrà tener conto di questa riluttanza al momento in cui richiede questo tipo di informazione”.

Si indica poi che gli impianti attivi più vecchi “potrebbero non vantare la stessa immunità alle interferenze da campi elettromagnetici dei dispositivi moderni” e che “occasionalmente tuttavia ci sono i motivi medici per impiantare l’AIMD in una configurazione non standard o per utilizzare impostazioni non standard, il che può giustificare avvertenze speciali”.

L’approccio della valutazione generale segue in particolare quello previsto dall’EN 50527-1 e si “basa sui requisiti relativi all’immunità delle norme armonizzate per gli AIMD. L’interferenza pertanto non dovrebbe verificarsi a condizione che i campi, diversi dai campi magnetici statici, non superino i valori istantanei dei livelli di riferimento della raccomandazione (1999/519/CE) del Consiglio. L’AIMD deve inoltre rimanere esente dall’influenza dei campi magnetici statici inferiori a 0,5 mT”.

Chiaramente in alcune situazioni potrebbe essere necessario effettuare una valutazione specifica. Ciò si verificherà “probabilmente quando:

– “i lavoratori sono portatori di AIMD più vecchi;

– ai lavoratori sono state comunicate avvertenze speciali;

– è difficile adeguare la postazione di lavoro o le attività lavorative per garantire che l’esposizione non superi i livelli di riferimento di cui alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio”.

Concludiamo segnalando che l’intervento riporta infine alcuni esempi e approfondimenti, ad esempio in relazione a: campi statici e pacemaker; campi a 50 Hz e pacemaker; telefoni cellulari GSM e pacemaker; stazioni radio base e PMK; impianti radio TV e PMK; Wi-fi; RFID.

Il link del Portale Agenti Fisici (PAF)

La valutazione del rischio CEM per portatori di dispositivi medici impiantabili attivi”, a cura di Rosaria Falsaperla (INAIL – Settore Ricerca – Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale), intervento al corso di formazione “Il portale agenti fisici e la valutazione dei rischi da agenti fisici: stato attuale e ipotesi di sviluppi futuri” (formato PDF, 5.38 MB).

 

FONTE: PUNTO SICURO

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