NORMA CEI 0-16 VARIANTE V2 NORMA CEI 0-21 NUOVA EDIZIONE DELIBERA 786/2016/R/eel

NORMA CEI 0-16 VARIANTE V2 NORMA CEI 0-21 NUOVA EDIZIONE DELIBERA 786/2016/R/eel

Dal 1° agosto 2016 sono entrate in vigore le seguenti norme aggiornate:

  • Norma CEI 0-16 variante V2 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”
  • Norma CEI 0-21 ”Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”.

 

Connessione alle reti MT (CEI 0-16)

La Variante V2 alla Norma CEI 0-16 (fascicolo 15023) chiarisce in particolare la definizione di “sistema di accumulo” e precisa alcuni dettagli riguardanti rispettivamente la connessione all’impianto di terra delle cabine di utenza, i limiti di potenza per gli utenti attivi per l’applicazione delle prescrizione della Norma CEI 0-21 e il funzionamento degli impianti misti di produzione e consumo a scambio di potenza.

Viene inoltre introdotto con l’Allegato U il “Regolamento di esercizio per il funzionamento dell’impianto di produzione dell’energia elettrica di proprietà dell’utente attivo in parallelo con la rete MT del Gestore di rete di Distribuzione” e definito con l’Allegato Z l’insieme delle “Regolazioni del sistema di protezione dei gruppi generatori”.

La funzionalità del sistema di protezione generale (SPG) e d’interfaccia (SPI), deve essere verificata dall’Utente attivo e passivo periodicamente:

  • ogni anno verificando visivamente le regolazione delle protezioni e riportando il risultato su una apposita “Scheda di Manutenzione” (come in Allegato U – scheda 10).

La scheda di manutenzione n. 10 del regolamento di esercizio deve essere effettuata, con oneri a carico dell’utente MT, da uno dei seguenti soggetti:

a) responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell’art. 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto stesso;

b) professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico;

c) responsabile dell’ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice, in cui la cabina è installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso.

  • ogni 5 anni verificando mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni, incluso il tempo di apertura degli interruttori.

I risultati del test con cassetta di prova e del registro contenente le verifiche visive dovranno essere inviati dall’Utente al Gestore in modalità elettronica come definito dal Gestore stesso.

 

Connessione alle reti BT (CEI 0-21)

Le principali novità della nuova edizione della Norma CEI 0-21 (fascicolo 15024) riguardano l’allineamento con quanto previsto dalla Norma CEI EN 50438 sui generatori fino a 16 A, che ha di fatto comportato l’estensione del campo di applicazione delle prescrizioni relative agli utenti attivi anche agli impianti di generazione con potenza nominale inferiore a 1 kW e alcune modifiche relativamente al Sistema di Protezione di Interfaccia, nonché ai servizi di rete da erogare da parte dell’inverter.

Inoltre, è stata aggiornata la definizione di sistemi di accumulo, coordinandola con quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolatorie; sono altresì state definite nell’Allegato Bbis le modalità di prova per la verifica della rispondenza ai requisiti normativi dei medesimi sistemi di accumulo.

L’obbligatorietà dell’Allegato Bbis, nonché delle prescrizioni derivanti dall’applicazione della CEI EN 50438 per quanto richiamato nella presente Norma, sarà regolata da successivo provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.

In base a tale norma tutti gli utenti con generatori anche di pochi watt sono considerati utenti attivi.

Tutti gli utenti attivi devono:

  • ogni 5 anni verificare il sistema di protezione di interfaccia (SPI) mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni incluso il tempo di apertura degli interruttori.

 

Delibera 786/2016/R/eel: Verifiche protezioni di interfaccia

Con la delibera 786/2016/R/eel del dicembre 2016, l’Autorità per L’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha stabilito i tempi di applicazione delle disposizioni delle ultime varianti ed edizioni delle regole tecniche per le connessioni CEI 0-16 e CEI 0-21. In particolare è ribadito che tutti gli utenti attivi dovranno far verificare periodicamente le tarature ed il funzionamento dei sistemi di protezione di interfaccia mediante prove con “cassetta” provarelè. Le verifiche devono essere eseguite ogni cinque anni; per la prima verifica sono state fissate le seguenti scadenze:

– nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;

– nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra: il 31 marzo 2018 o 5 anni

dalla data di entrata in esercizio o 5 anni dalla precedente verifica documentata;

– nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra: il 31 dicembre 2017 o 5 anni dalla data di entrata in esercizio o 5 anni dalla precedente verifica documentata;

– nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra: il 30 settembre 2017 o 5 anni dalla precedente verifica documentata.

 

A.S.P.

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